HomeCronaca e AttualitàDalla GLOBOCONSUMATORI alcune precisazioni sugli “Autovelox” in Italia

Dalla GLOBOCONSUMATORI alcune precisazioni sugli “Autovelox” in Italia

Dalla GLOBOCONSUMATORI alcune precisazioni sugli “Autovelox” in Italia

Nessun Autovelox Risulta Essere “Omologato” in Italia

Così come una rondine non fa primavera, una semplice “lettera” del MIT non ha “valore giuridico”

Apprendiamo, da alcune fonti di stampa, della diramazione di una “semplice lettera” da parte del MIT (vedi allegati), indirizzata a tutta una serie di organi, tra i quali spiccano anche i costruttori nonché gli utilizzatori di dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale.!!!!!!!!!!!!!!??

Data l’attività ormai “ultradecennale” svolta nel comparto Sicurezza e Sanzioni Stradali vedi anche (www.sanzioniesicurezzastradale.it) ed in particolare riferito alla “tutela a salvaguardia diritti dei Cittadini/Consumatori”da parte della Globoconsumatori, ci corre obbligo, replicare, auspicandoci contradditori in merito e, soprattutto, controllo sostanziale circa la corretta esposizione di quanto contemplato nel CDS e relativi Regolamenti di Attuazione.

Bisogna, anzi tutto, precisare la necessità che, i Decreti per averne validità debbono essere pubblicati in G.U. quindi:

1) NULLITA’ DELL’ATTO PER INESISTENZA DELLA NORMA

Come ben noto, Un Decreto Ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico   italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero.

La condizione ultima quale atto formale amministrativo, affinché una legge e/o decreto sia valido, è la

sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, obbligo dettato per la prima dall’art 73 della Costituzione e

per il secondo integrato dalla legge 400/1988, diversamente ne verrebbe meno la conoscenza al

cittadino per il rispetto della norma e dei suoi contenuti per la difesa, per cui la sua mancata

pubblicazione rende nullo qualsiasi atto seppur deliberato.

Visto l’art 192 comma 7 del regolamento di attuazione   riferito all’art. 45 del C.d.S.  “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.” Appare chiaro che il modello   apparato autovelox debba essere munito di omologazione o approvazione con apposito Decreto Ministeriale, la cui validità è subordinata alla sua pubblicazione sulla G.U..

Nel caso in questione, si rileva che nell’atto di contestazione non risulta menzionato alcun Decreto Ministeriale degno di riscontro, né tanto meno appare reperibile la sua pubblicazione su alcuna G.U. dal 1947

alla data attuale.

Tale atto di contestazione pone le sue basi unicamente sulla Determina Dirigenziale, come ripetuto nel verbale, quale atto prodromico di semplice utilità per chiedere e poi ottenere con Decreto Ministeriale l’omologazione metrica per la funzionalità del modello, che per questa fattispecie di violazione il documento di riferimento citato nel verbale non è certamente un atto emanato dall’ordinamento giuridico, ma un atto

prettamente amministrativo privo di qualunque valenza legale ai fini sanzionatori.

Visto quanto sopra appare chiaro che tale documento può definirsi nel primo caso inesistente nel secondo illegittimo, estendendo di conseguenza l’invalidità a tutti gli atti emessi dall’affidatario destinatario della determinazione del dirigente.

Per precisazione, inoltre si sottolinea che l’emissione del Decreto Ministeriale di omologazione, per competenza, come da sent. 113/2015 della Corte Costituzionale (vedi allegato) e con la citata legge 273/1991, quale atto tecnico, spetta esclusivamente al Mi.S.E.  (Ministero dello Sviluppo Economico) e non al M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), infatti con la circolare del M.I.T. nota prot. n°19687/USC del 28/02/2007 citata nella circolare n° 9 del 22/03/2007 prot. M/2413/12 del Ministero dell’interno già lo stesso M.I.T. asseriva ben otto anni prima della sent. della Corte costituzionale 113/2015 che gli strumenti di misura sono soggetti alla legge 273/1991, poi la stessa Corte Costituzionale affermando che gli autovelox sono strumenti di misura e come tali soggetti alla legge 273/1991ha definitivamente sancito che appunto gli

autovelox sia per omologazione che taratura spetta al Ministero indicato nella legge 273/1991 che vuole sia

attribuita al Mi.S.E. e non al M.I.T., a cui invece compete l’approvazione di quello utilizzato quale atto amministrativo, per gli effetti dell’art. 192/8 reg att.ne del C.d.S. in appresso meglio esposto.

2) APPROVAZIONE – OMOLOGAZIONE:

Sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente evocano, in realtà, nozioni ontologicamente diverse nel lessico del giure.

L’APPROVAZIONE:

È la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità ad

un’apparecchiatura, riferita ad un progetto di realizzazione sia di un nuovo manufatto o ad un progetto di

trasformazione di altro già esistente.

L’OMOLOGAZIONE:

È la dichiarazione, emessa dal competente ufficio ministeriale, di idoneità all’esercizio riferita ad un’apparecchiatura già realizzata, finita e potenzialmente funzionante. può essere data sia su apparecchiature già approvate che su apparecchiature mai approvate.

In ogni caso, la dichiarazione di Approvazione NON costituisce condizione implicita di OMOLOGABILITA’.

È il differente grado di ritualità ed operazioni tecniche, come pure la differente competenza istituzionale degli uffici a ciò preposti che, dunque, tracciano il discrimen tra le due modalità, ancorché entrambe offerenti comunanza teleologica.

Per cui, le apparecchiature approvate NON SONO legittimate a produrre PROVE relative all’accertamento della velocità. Va aggiunto, poi, per quanto si possa acquisire dal D.P.R. 393/1959 e dal D.P.R. 30.6.1959, n. 420 Vecchio Codice della Strada e relativo Regolamento, su cui è radicata qualche originaria approvazione di

altre simili apparecchiature, circa le due differenti operazioni il 6° comma dell’art. 45 del Codice della Strada

(D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.) che titola:”Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo “ed”

omologazioni”, così come modificato dal D. Lgs. 360/1993, stabilisce, fugando ogni eventuale residuo dubbio:

”Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di OMOLOGAZIONE E DI APPROVAZIONE” utilizzando qui il legislatore la “E” congiuntiva, dando al primitivo sostantivo o concetto, una mera connessione all’azione precedente, e da essa assorbita, in quanto la successiva è azione od operazione prodromica ed asservita; rinvia, quindi, al regolamento, subalterno al codice, le modalità di omologazione e non lo stravolgimento del Codice medesimo!! Dove, comunque, lo stravolgimento avviene esclusivamente con delle letture ed interpretazioni capziose e fuorvianti, se non fuori luogo, in quanto lo stesso articolo 192 del Regolamento, preso in “esame”, titola: ”OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE”.

Regolamento di attuazione del C.d.S. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

3) IN ORDINE ALLA MANCATA OMOLOGAZIONE.

Oltre all’omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici di cui agli articoli 45 – 6° comma del Codice della Strada e 192 del relativo Regolamento di Esecuzione, gli strumenti di misurazione della velocità devono possedere l’ “”omologazione metrica”” dell’attuale M.I.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico), sempre e

comunque, ma certamente ed indubbiamente ancor di più in ipotesi di utilizzo in modalità automatica.

Ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (approvazione del Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure) ““Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura dovrà farsi in pesi o misure legali””.

Tali ““misure legali“ sono enucleate nel Decreto Presidenziale del 12 agosto 1982, n. 802 che ammette sia lo spazio che il tempo come misure primarie di base del “”S.I.”” e la velocità, che risulta essere il rapporto matematico fra lo spazio e il tempo, come misura composta ai sensi dell’articolo 4 del capitolo I dell’allegato al sopra citato Decreto.

In questa fattispecie, ricadendo ogni autovelox utilizzato sul territorio nazionale nel regime definitivo della Legge dell’11 agosto 1991, n. 273 e, quindi, rientrano pienamente nell’ elenco delle grandezze ricomprese nell’ ambito della metrologia legale.

Gli strumenti di misura della velocità, per poter essere utilizzati, devono rispondere a requisiti metrologici legali da accertarsi e certificarsi da parte del MISE ai sensi degli articoli 6, 2° comma e 7 del Regio Decreto n. 226 del 1902: ““Con le forme stabilite dall' articolo 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella “”B”” suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell' articolo 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella “”B”” predetta””.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella “”B”” per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell’Industria e del Commercio, ora MISE, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.

Ciò rappresenta il cosiddetto decreto di ammissione a verifica metrica (““omologazione metrica””) di cui al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato dal Ministero delle Attività Produttive ora MISE.

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P.S. Interpellata l’Accademia della Crusca,il Prof. Federigo Bambi, esperto di lingua giuridico-amministrativa, ha formulato le seguenti definizioni:

Omologazione: è la convalida ufficiale di atti o fatti sottoposti ad una norma o ad una disciplina determinata.

Approvazione: è un atto amministrativo che può avere caratteristiche e scopi diversi. Può essere un controllo preventivo che riguarda la legittimità e anche l’opportunità e la convenienza di un atto emesso da un organo o un ente subordinato. Servizio Consulenza linguistica Accademia della Crusca

 

Decreto Ministeriale 282/2017

1 All’articolo 1 si tenta di derogare a precise norme dettate dal Codice della Strada, il C.d.S. trattasi di legge speciale dello stato Italiano, ogni modifica che si vuole apportare deve necessariamente essere fatto dal Parlamento dello Stato Italiano nei due passaggi Legislativi: camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Tale Decreto è un atto illegittimo che tenta di derogare (e ciò non è possibile, se non screditando il sistema delle fonti di diritto) ad una norma di Legge che il legislatore ha rafforzato precisando: Debitamente omologato.

2 Quandanche non si considerasse atto illegittimo l’art 4 limita gli effetti del Decreto medesimo a far data dalla sua pubblicazione, giugno 2017 quindi, secondo questo Decreto, tutte le apparecchiature approvate che sono state rilasciate prima di questa data devono essere considerate illegittime. Il Decreto in questione

deve considerarsi nullo anche per incompetenza istituzionale in quanto, l’apparecchiatura, trattandosi di strumento di misura legale (Sentenza della Corte Costituzionale 113/15) la competenza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 97 della Carta Costituzionale) che lo esercita attraverso l’Ufficio metrico Provinciale.

Vedi pagina 11 della Sentenza 11135 del 11/02/2019 Giudice di Pace di Milano.

La Globoconsumatori, anche se in maniera più tecnica che giornalistica, spera con quanto sopra, aver chiarita in maniera inequivocabile, quanto da tempo è materia ormai consolidata presso le varie Magistrature ma che sulla quale, gli Organi competenti in merito, continuano a creare confusione, augurandoci che, in tutto rispetto dei cittadini, non si vogliano “mascherare” altre questioni !!!!!!!!!!

Un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione a: Carlo Spaziani ed a Paolo Cerretani, rispettivamente Ufficiale ed Agente della  Polizia Locale di Roma Capitale, ora in quiescenza .

Mario Gatto

Presidente Nazionale della Globoconsumatori

Consulente in Commissione Trasporti alla Camera

luciani.2006@libero.it

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