HomeCronaca e AttualitàTASSA DI SOGGIORNO E PORTALI ONLINE PER LOCAZIONI BREVI, LA GIUNTA STABILISCE I CANONI

TASSA DI SOGGIORNO E PORTALI ONLINE PER LOCAZIONI BREVI, LA GIUNTA STABILISCE I CANONI

TASSA DI SOGGIORNO E PORTALI ONLINE PER LOCAZIONI BREVI, LA GIUNTA STABILISCE I CANONI

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Anche i portali online che si occupano di intermediazione immobiliare per locazioni brevi sono tenuti a corrispondere al Comune la tassa di soggiorno. Lo ha stabilito, inequivocabilmente, il  D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 4. La giunta comunale ha stabilito oggi, conseguentemente con le disposizioni legislative, la tariffa che i gestori del portali online dovranno applicare. Si tratta del 3% sul costo della camera o dell’appartamento, (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA, e di eventuali servizi aggiuntivi), entro il limite massimo, previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, di 5 euro a persona per notte di soggiorno.

A norma dello Statuto del Contribuente , che prevede che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”, la tariffa dovrà essere applicata a partire da ottobre.

L’amministrazione comunale ha già stabilito i primi contatti con AirBnb Italia. Si lavora alla redazione di una  apposita convenzione che consenta al portale di assumere su di sé la responsabilità della riscossione della tassa (al momento del pagamento online) e della successiva rendicontazione e corresponsione all’Ente. In questo modo si libererebbero i piccoli locatori dall’incombenza di dover adempiere ai doveri dell’agente contabile, contrastando peraltro con più efficacia il pericolo di evasione del tributo.

redazione.lecceoggi@gmail.com

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