Bollette luce e gas: per la Cassazione spetta alla società fornitrice provare che il contatore funziona.
Il cliente deve dimostrare che l’importo fatturato è eccessivo rispetto al dato statistico dei consumi precedenti: decisive la contestazione in base allo storico delle fatturazioni e la richiesta di controlli
Se l’utente contesta l’ammontare delle fatture, è il fornitore a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore e l’effettività dei consumi. Nello specifico quando l’utente del servizio contesta la bolletta lamentando un addebito eccessivo, spetta al fornitore dell’energia elettrica dimostrare che il contatore funziona in modo corretto. Il cliente è tenuto a dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo contestato, ma può farlo grazie al dato statistico di quanto normalmente rilevato nelle fatture precedenti per gli ordinari impieghi di energia. Decisiva, dunque, la contestazione della fattura per iscritto che mostra il valore abnorme dei consumi addebitati rispetto alla precedente lettura del contatore. È quanto emerge dall’ordinanza 25542 pubblicata il 24 settembre 2024 dalla terza sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso proposto dalla srl: sbaglia la Corte d’appello a riformare la sentenza del tribunale condannando la società utente a restituire al fornitore gli oltre 2.100 euro ottenuti in esecuzione della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato insussistente il credito della compagnia elettrica e illegittimo il distacco della fornitura dopo il mancato pagamento. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti in fattura, salva l’ipotesi di contestazione dell’utente. La rilevazione della somministrazione effettuata tramite il contatore, poi, risulta assistita da una mera presunzione semplice di veridicità: se dunque l’utente ne contesta il funzionamento, spetta al fornitore dimostrare che il rilevamento è avvenuto a regola d’arte. E ciò anche quando è convenuto in giudizio con l’azione di accertamento negativo del credito. Il cliente, dal canto suo, deve provare che i consumi eccessivi sono imputabili a terzi o almeno che l’impiego abusivo dell’energia non è stato agevolato da sue condotte negligenti nei necessari controlli per impedire gli illeciti altrui”. La srl, nella specie, contesta la fattura che mostra consumi dieci volte superiori a quelli della lettura precedenti, impossibili per un semplice ufficio: allega i documenti annunciando il contenzioso e chiede al fornitore il controllo del contatore. Pesa la media dei consumi che emerge dallo storicodelle fatturazioni, mentre anche l’altra sede vicina si attesta su livelli standard molto più bassi rispetto alla bolletta “incriminata”. Il consumatore quindi, soggetto debole nel rapporto con l’azienda fornitrice, trova la tutela nelle aule della giustizia.