Da Cagliari plauso per la sospensione dell’accordo per il programma d’ampliamento pista di Nardò
La Regione Puglia sospende l’accordo di programma con la Porsche per l’ampliamento della pista prove di Nardò.
GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO – con sede legale in Cagliari alla Via Grazia Deledda n. 39 e sede regionale in Bari alla Via Argiro n. 7 – accoglie con favore la decisione del Presidente Emiliano di sospendere l’accordo di programma siglato con NTC Porsche. La Regione Puglia dovrà ora trovare un nuovo equilibrio tra le esigenze di sviluppo economico e la tutela dell’ambiente dell’area interessata dall’intervento (SIC IT9150027 “Palude del Conte-Dune di Punta Prosciutto” sito nei Comuni di Nardò e Porto Cesareo, poi designato ZSC con D.M. 28.12.2018).
Il Piano di sviluppo di cui all’accordo di programma aveva già ricevuto valutazione negativa di incidenza ambientale da parte del Comitato Regionale VIA/VINCA del 28.7.2022, ratificato con determinazione del dirigente del Servizio VIA/VINCA n. 374 del 28.10.2022, che ribadiva la incidenza significativa e negativa sugli habitat e sulla base della valutazione generica e solo formale avanzata dal proponente dell’assenza di localizzazioni alternative disponeva “di proseguire il procedimento istruttorio dei requisiti della deroga dell’art. 6.4 e di valutazione delle compensazioni”.
Successivamente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria tecnica sul Formulario di trasmissione alla Commissione europea sulle misure di compensazione ai sensi dell’art. 6, par. 4, della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, giusta nota prot. 0158089.15-12-2022 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, la stessa Direzione comunicava alla Regione Puglia, con nota prot. 0004104-12.01.2023 la necessità di procedere ad una riformulazione del Formulario in quanto il complesso delle opere previste avrebbe comportato una sottrazione significativa dell’habitat di interesse comunitario prioritario cod. 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e dell’habitat cod. 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. Ulteriori impatti significativi sono previsti per le specie vegetali Stipa austroitalica e Ruscus aculeatus.
Infatti, la contemporanea eliminazione della foresta, dell’area boscata, della gariga e della steppa, che costituiscono un complesso naturalistico integrato ed unico, è un pregiudizio tale da annullare la finalità per la quale lo stesso SIC è stato istituito; tanto emerge chiaramente anche dal parere dell’Ente Parco – che richiama il Piano di Gestione del SIC – secondo cui “oltre ai valori naturalistici legati alle “Macchie di Arneo” questa porzione di SIC risulta rilevante per la presenza di importanti mosaici di macchie basse, garighe, prati aridi e prati pascolo, di elevato valore conservazionistico. Si tratta infatti di mosaici in grado di ospitare importanti presenze faunistiche e floristiche e habitat di interesse comunitario o di interesse alla scala nazionale-regionale”.
Pertanto, è, quantomeno, opportuno che la Regione Puglia abbia deciso, sussistendone le gravi ragioni, di sospendere, ex art. 21-quater della legge n. 241/1990 l’efficacia del provvedimento di approvazione dell’accordo di programma, al fine di riconsiderare alcuni aspetti del procedimento a seguito delle specifiche indicazioni fornite dalla Commissione europea.
L’Avv. Filippo Colapinto del Foro di Bari – difensore nel giudizio promosso dalla predetta Associazione, unitamente a ITALIA NOSTRA APS, ILLAVACAVALLI – Onda Verde Facciamo Rete APS e il COMITATO CUSTODI DEL BOSCO D’ARNEO, dinanzi al TAR Puglia sede di Bari, avverso la delibera di approvazione del richiamato accordo di programma – spiega che tale decisione è intervenuta alla luce dell’impugnazione in sede giudiziaria del ridetto accordo (o, meglio, delle ragioni della medesima impugnazione): trattasi di opera ad iniziativa pubblica che comporta un investimento complessivo superiore ad euro 50 milioni, per cui risulta obbligatorio il dibattito pubblico, così come disciplinato dall’art. 7, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 28/2017, ma mai espletato. A ciò aggiungasi che la procedura di deroga agli obblighi di tutela degli habitat in zona SIC è stata conclusa in difetto del presupposto necessario dell’assenza di soluzioni alternative – tanto sotto il profilo formale – essendosi addotte solo argomentazioni astratte e prive di riscontri – tanto sotto il profilo sostanziale – non essendosi effettuata alcuna simulazione dell’ipotesi alternativa 1 di realizzare le opere, in tutto o in parte, all’interno dell’anello nei pressi delle strutture NTC esistenti e senza pregiudizio degli habitat.
- Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
Stefano Deliperi