DIFETTO DI GIURISDIZIONE, IL TAR STOPPA I RICORSI DEI DIRIGENTI
Per un eventuale demansionamento è competente il giudice ordinario
Il Tar di Lecce ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i tre ricorsi dei dirigenti comunali Maria Josè Castrignanò, Anna Maria De Benedittis e Piero Formoso per l’annullamento degli atti con cui la giunta Mellone ha ridefinito l’organizzazione degli uffici.
Con le delibere n. 286 del 27 luglio 2016 e n. 378 del 26 ottobre 2016, infatti, la giunta ha deciso di ridefinire la macrostruttura organizzativa dell’ente e, cioè, di conferire una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi in sei aree funzionali. Di seguito, con apposito decreto, il sindaco Pippi Mellone ha distribuito le deleghe a ogni dirigente, attribuendo, in particolare, a Piero Formoso l’area n. 6 (Sportello Unico attività produttive, servizio attività produttive ed agricoltura), a Maria Josè Castrignanò (che nel frattempo si è trasferita al Comune di Roma) l’area n. 4 (Programmazione strategica e comunitaria, Servizi Demografici Statistici e URP) e ad Anna Maria De Benedittis (che nel frattempo è andata in pensione) l’area n. 5 (Servizio Cultura e Spettacolo, Musei, Turismo, Istruzione, Sport e Caccia). Tuttavia, i tre dirigenti hanno ritenuto questi atti lesivi delle loro posizioni e li hanno impugnati al Tar Lecce, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Nei giudizi promossi da Piero Formoso e Anna Maria De Benedittis il Comune si è difeso con l’avvocato Paolo Gaballo, mentre nel giudizio promosso da Maria Josè Castrignanò si è difeso con gli avvocati Paolo Gaballo e Valeria Pellegrino. Innanzi al Tar i difensori del Comune, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adìto, sostenendo l’inammissibilità dei tre ricorsi per carenza di interesse, giacché i dirigenti, continuando a ricoprire incarichi dirigenziali, non hanno subìto alcuna lesione dalla riorganizzazione dell’ente; oppure, se si fossero doluti di un eventuale demansionamento, avrebbero dovuto rivolgersi al giudice ordinario. Nel merito, hanno evidenziato la correttezza delle delibere impugnate, con le quali l’amministrazione si è limitata a ruotare gli incarichi dirigenziali al solo fine di ottenere una migliore organizzazione del lavoro e accrescere l’efficienza e la funzionalità dei servizi, come peraltro imposto dalla nuova “Legge Madia” e dal recente Piano Nazionale Anticorruzione.
Questa mattina, il Tar, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dai legali del Comune, ha respinto i tre ricorsi dei dirigenti, dichiarandoli inammissibili per difetto di giurisdizione. Secondo il giudice amministrativo, infatti, i dirigenti non hanno dimostrato nei giudizi di avere un interesse legittimo, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela a contestare la riorganizzazione decisa dall’ente. In caso di eventuale demansionamento avrebbero dovuto rivolgersi al giudice ordinario.
“La rotazione dei dirigenti – commenta con soddisfazione il sindaco Pippi Mellone – ha come unico obiettivo il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa ed è ormai lo strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane all’interno degli enti. È un obbligo di legge, non un capriccio. Gli esiti del giudizio stanno prendendo una piega che conferma le nostre ragioni”.