GRUPPO CONSILIARE NOVOLI RINASCE – DELEGHE ILLEGITTIME
NOVOLI, L’OPPOSIZIONE CONTESTA LE DELEGHE AI PERCHÈ IN CONTRASTO CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA. “SONO ILLEGITTIME CON IL COMMA 6 DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI”
Il capogruppo di Novoli Rinasce, Oscar Marzo Vetrugno. “Inizia così il percorso di controllo dell’attività amministrativa: non vogliamo disattendere le legittime aspettative di chi ci ha voluto in questo ruolo e abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini, precise e puntuali. Noi intendiamo farlo da subito, con fermezza e determinazione, come nel nostro stile”
Dal Nuovo Quotidiano di Puglia e dall’Albo Pretorio del Comune di Novoli, abbiamo appreso la notizia che con Decreto Sindacale n°5 del 04/07/2024, sono stati attribuiti ai consiglieri comunali Angelo Orlando, Sabrina Murra, Roberta Romano, Sandro Ruggio “incarichi temporanei e per affari determinati”. Questa dicitura è già, per così dire, “incompleta” o poco a norma, poiché in netto contrasto con il Comma 6 dell’art. 4 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli organi collegiali (Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari) che prescrive “ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal Sindaco speciali incarichi di studio o di programmazione, di natura politica, su specifiche materie …”.
A conferma di quanto esposto, basti guardare l’esempio “virtuoso” del Comune di Campi Salentina, in cui l’ogetto della questione è identico al caso novolese ma la dicitura utilizzato nel Decreto Sindacale n°22 del 03/07/2024 appare più vicina a quello che la norma prescrive. Ovvero il “Conferimento di incarico di studio e di collaborazione con il Sindaco in materia di …………. alla consigliera…”, ovvero un solo incarico ad un solo consigliere eletto. Nel gioco del del “trova le differenze” è il primo aspetto lampante: a Novoli, il dott. Marco De Luca, come lui stesso ha sottolineato in diverse interviste e uscite pubbliche, ha affidato deleghe a tutti quei candidati esclusi in termini di voti dai posti di comando. “Nessuno resta indietro” ampiamente rispettato, ma non si tratta di poveri, ma di consiglieri che reclamano a gran voce un posto al sole…ed in barba alle norme!
Ulteriore conferma della difformità grave viene dalla Giurisprudenza Amministrativa (vedi TAR Toscana con la Sentenza n°1248/04 del 27 aprile 2004 e TAR Puglia Sez.I n. 4499/2006, unitamente al parere del Consiglio di Stato n. 4883/2011). È opinione condivisa e supportata, infatti, che il sindaco non possa incaricare i
Consiglieri per collaborare allo svolgimento di attività amministrative di governo dell’Ente, non potendo costoro gestirle per conto del sindaco. “A tal riguardo – spiegano Oscar Marzo Vetrugno, Loris Romano, Daniela De Pascalis ed Eleonora Marzo, consiglieri del Gruppo Novoli Rinasce; – il Ministero dell’Interno, con propri pareri del 07/08/2008 e del 7/03/2016, ha precisato tra l’altro che «…poiché il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando…alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco…e dei singoli assessori – art.42, comma 3 del TUEL-, ne scaturisce l’esigenza che i contenuti dei compiti delegati siano tali da evitare una incongrua commistione nell’ambito di controllo medesima e, quindi, nello svolgimento di competenze proprie degli assessori…il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. È suscettibile di rilievi di legittimità una delega conferita per
l’esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell’amministrazione comunale, poiché così risulterebbe aumentato in modo surrettizio il numero degli assessori».
Pertanto – concludono – il Decreto Sindacale n. 5 del 04/07/2024 non lascia dubbi sulla sua illegittimità e le deleghe che ne scaturiscono, per quanto esposto e così come formulate, devono essere revocate in quanto in violazione delle disposizioni normative e regolamentari”.