IL COMUNE DI PORTO CESAREO VINCE CAUSA IN TEMA DI I.M.U. 2017
IL COMUNE DI PORTO CESAREO VINCE CAUSA IN TEMA DI I.M.U. 2017
Con un’interessante sentenza la C.G.T. di Primo Gradi di Lecce – Giudice Monocratico – in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha confermato l’avviso di accertamento IMU 2017 del Comune di Porto Cesareo per un terreno che non è da considerare agricolo ma suolo edificabile, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, la Corte di Cassazione ha già, in più occasioni, (da ultimo Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 28/09/2023) 03-10-2023, n. 27879; che richiama Cass. 14631/2023 e Cass. 26169/2019) rimarcato che la L. n. 289 del 2002, art. 31, non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell’avvenuta destinazione edificatoria dell’area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma.
Peraltro, il D.L. n. 223 del 2006, art.36, co.2, stabilisce che in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e oggi l’Imu e la Tasi) sull’area edificabile.
Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dal D.lgs. n. 504 del 1992, art. 10 (ma anche nell’IMU, D.L. n. 201 del 2011, art.13, co.12-ter, v. Cass. n. 15558/2009 e n. 12308/2017). In primo luogo, viene descritta la potenzialità edificatoria prevista per la zona C0 – “zona omogenea di espansione e recupero di insediamenti abusivi” prevista dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Porto Cesareo, approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.6.2012, suddivisa in diversi comparti di zona (C0/5, C0/6, C0/7, C0/10 e C0/11) sulla base dell’allocazione nel territorio, del grado di infrastrutturazione e di connessione possibile con le infrastrutture esistenti. Quindi viene illustrato che la zona in questione è specificamente destinata al recupero, alla riorganizzazione e riqualificazione di aree utilizzate, anche se in maniera spontanea, per la residenza inserendo in tali aree i servizi che completano la qualità di una zona residenziale.
In particolare, quanto alla potenzialità edificatoria della zona di recupero, come quella oggetto di ricorso, sono congelate le potenzialità edificatorie residenziali, non tutte quelle legate alla possibilità di realizzazione di servizi (ad es. attrezzature sportive, parcheggi a pagamento, aree per la socialità) che, in una località balneare come il comune di Porto Cesareo sono comunque economicamente appetibili.