MARIO DRAGHI CONFUTA LA LEGGE REGIONALE PUGLIESE N.31/ 2021
La Legge ha per oggetto “ Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)”.
La Regione in via sperimentale al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti dispone, per la durata di due anni, l’erogazione del NIPT test quale screening prenatale per la diagnosi delle Trisomie 13-18-21 in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri a carico delle seguenti categorie : donne gravide di età inferiore a 40 anni al concepimento e con risultato test combinato che prevede rischio compreso tra 1/301 e 1/1000, donne gravide di età maggiore o uguale a 40 anni al concepimento.
L’Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene invece che le norme pugliesi siano illegittime per contrasto con articolo n.117 della Costituzione.
E ne spiega le ragioni. In primis, violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria nonché della competenza dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza.
E’ rilevato inoltre che le indagini genetiche indicate nella Legge d’Apulia “ non sono incluse all’attualità nei livelli essenziali di assistenza, sicchè la disposizione stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale, un livello ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale”.
Si rammenta che la Regione è tuttora impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare spese non obbligatorie, e quindi non può “… individuare né garantire livelli ulteriori di assistenza ponendo i relativi oneri in capo al servizio sanitario regionale”.
Di conseguenza la previsione delle indagini genetiche , realizzando un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli essenziali, risulta in antitesi con il principio di riduzione della spesa pubblica e altresì con la competenza dello Stato riguardo la fissazione dei livelli di assistenza sanitaria.
Pertanto l’avv. Barbara Tidore, in rappresentanza del presidente del Consiglio dei Ministri, chiede ai Giudici della Corte Costituzionale di “ dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l’articolo n.3 della Legge n. 31 del 6 agosto 2021 emanata dalla Regione Puglia “.