NO ALL’ALCOOL ALLO STADIO E NEI DINTORNI IN OCCASIONE DELLE PARTITE: L’ORDINANZA DEL SINDACO
Il Comune di Lecce si adegua alle direttive del Ministero dell’Interno in materia di safety e security e alle richieste della Questura di Lecce in relazione alla stagione calcistica 2017/18, estendendo il raggio su cui vige il divieto di vendita di alcolici nei dintorni dello Stadio comunale in occasione delle partite di calcio e stabilendo il divieto di vendita di sostanze alcooliche all’interno dell’impianto sportivo.
Con una ordinanza del sindaco Carlo Salvemini, in vigore da oggi, l’amministrazione comunale viene incontro all’esigenza di contrastare episodi di violenza e facilitare l’attività di prevenzione e di controllo delle forze dell’ordine, per assicurare una sana fruizione dello Stadio e delle manifestazioni sportive che vi si svolgono ad un pubblico ampio in piena sicurezza.
Da oggi dunque non sarà possibile vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi genere all’interno dello Stadio comunale. E non sarà possibile vendere e somministrare alcolici di qualsiasi genere (birra compresa) negli esercizi pubblici, negli esercizi al dettaglio di generi alimentari, nei distributori automatici, negli spacci interni e nei circoli privati che si trovano nel raggio di 1700 metri dallo Stadio. In ogni locale ricadente nella fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l’indicazione del divieto e degli orari in cui vige. Per ciò che riguarda i ristoranti, il divieto è limitato alla sola eventuale attività complementare di “bar”. Il divieto coinvolge anche gli operatori commerciali su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all’esterno dello Stadio o nel raggio di 1700 metri.
Entrambi i divieti, quello che riguarda la vendita all’interno dello Stadio e quello che riguarda la vendita all’esterno, hanno validità esclusivamente a decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite di calcio – in qualsiasi giornata si svolgano – fino a un’ora dopo la conclusione.
In occasione delle partite di calcio i soggetti in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche possono essere autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all’esterno dello Stadio Comunale esclusivamente per la vendita di gadget e articoli che attengono gli eventi calcistici, fatta eccezione per la vendita di oggetti contundenti (es. bandiere).
Inoltre, sempre nella fascia oraria a decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite di calcio – in qualsiasi giornata si svolgano – fino a un’ora dopo la conclusione, sarà vietato nel raggio di 200 metri dallo Stadio l’esercizio del commercio in forma itinerante.
Eventuali violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 516,00 a 3098,00 euro.