SCUOLE SUPERIORI IN PUGLIA: DA OGGI OPERATIVE LE NORME DELL’ORDINANZA
Diventano operative da oggi le norme contenute nell’ordinanza di Michele Emiliano. Il provvedimento del presidente della Regione Puglia riguarda le scuole secondarie di secondo grado.
Il PROVVEDIMENTO
…OMISSIS…
emana la seguente O R D I N A N Z A Art.1 Ferma restando la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, per il giorno lunedì 26 ottobre 2020, con decorrenza dal 27 ottobre e fino al 24 novembre 2020: 1. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. 2. Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, in attuazione e nei limiti di quanto previsto al precedente punto 1), individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più idonee per l’utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l’attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l’attività di alunni con bisogni educativi speciali. La presente Ordinanza, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze di legge, è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli www.regione.puglia.it Pagina 4 adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.