SENTENZA DEL TAR SULL’ACCORPAMENTO DI TERRENI NON CONFINANTI AI FINI DELLE COSTRUZIONI AGRICOLE
Con una sentenza pubblicata nella giornata di ieri, la I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, Presidente Pasca ed Estensore Giancaspro, ha risolto in via interpretativa una questione ampiamente discussa in giurisprudenza, sia in sede amministrativa che penale, circa la possibilità di un accorpamento di terreni in zona agricola in favore dell’imprenditore agricolo con cessione di cubatura, ancorché i predetti terreni non siano confinanti, ma abbiano comunque una medesima destinazione e siano ubicati nello stesso Comune.
La vicenda ha riguardato il Comune di Erchie che aveva negato il permesso di costruire per la realizzazione di un’abitazione civile e di capannoni a servizio dell’azienda agricola deducendo che i terreni utilizzati, che dovevano esprimere la necessaria cubatura, non fossero confinanti.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’imprenditore agricolo con l’Avvocato Pietro Quinto che ha dedotto l’insussistenza di un divieto espresso delle Norme tecniche di attuazione comunali che si limitavano, invece, a stabilire la necessità di un lotto minimo di 7.500 metri quadrati (limite rispettato dal progetto presentato dall’imprenditore agricolo con riferimento alla particella dove doveva essere realizzato il manufatto) e che l’accorpamento dovesse essere realizzato nei territori insistenti nel medesimo territorio comunale. Nulla diceva la norma di attuazione circa la vicinanza dei terreni.
“È vero – ha dedotto l’Avv. Quinto innanzi al TAR – che, in linea di principio, va rispettata la vicinanza dei fondi ai fini del passaggio di volumetria e tuttavia l’applicazione in concreto dell’istituto per l’imprenditore agricolo, soprattutto in relazione alla realizzazione di manufatti (capannoni) che impiegano notevole cubatura, richiede una interpretazione funzionale a soddisfare le esigenze della stessa attività agricola. E ciò tenendo conto che l’accorpamento di terreni agricoli non confinanti, da un lato favorisce lo sviluppo rurale del territorio, dall’altro non comporta significative trasformazioni urbanistiche”.
La tesi è stata condivisa dai giudici di “Via Rubichi” che, nella sentenza, hanno affermato come la necessità della contiguità, attraverso un’interpretazione razionale e coerente, non deve escludere il requisito della “vicinanza”. Tale criterio interpretativo, si legge in sentenza, va opportunamente declinato, non già in senso rigido e astratto ma a un livello più concreto e dinamico, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell’area interessata dagli interventi.
“In buona sostanza – commenta il legale leccese – il Tar ha affermato un principio molto importante perché applicabile a tutti i comuni in cui lo strumento urbanistico non contiene una espressa esclusione dell’accorpamento di terreni agricoli non confinanti, ponendo come limitazione solo la ‘dipendenza dei fondi dalle medesime strutture di urbanizzazione’ la qual cosa per le zone agricole appare scontata per la classificazione stessa di terreni serviti dalle reti stradali; ma altresì, precisa il Tribunale, deve essere accertato che non si verifichi ‘una alterazione del carico urbanistico per effetto del trasferimento di cubatura’.
Ed è questo il caso deciso riguardante il Comune di Erchie atteso che il progetto prevedeva la realizzazione della casa nella particella la cui estensione è sufficiente a sopportare il carico urbanistico, nel mentre il richiesto accorpamento serve esclusivamente per la realizzazione di alcuni capannoni a servizio dell’impresa agricola.
Per effetto della sentenza il Comune di Erchie, così come tutti i comuni pugliesi, dovranno attenersi a tale principio.